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STATUTO
"Servizi
pubblici locali Sezze S.P.A."
Art. 1.
(Costituzione).
— Ai sensi degli
artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
e della L.R. 4.10.2002, n. 24 e degli artt. 23-25 e seguenti c.c. è
costituita, per trasformazione dell’Azienda Speciale Servizi
Municipali Sezze , la società per azioni denominata " Servizi
Pubblici Locali Sezze S.p.A.", in sigla " S.P.L. Sezze – S.p.A.".La
Società consegue alla trasformazione dell’Azienda speciale Azienda
Speciale Servizi Municipali Sezze – ASSMS., ai sensi dell’art. 17,
comma 51, legge 15 maggio 1997, n. 127, in una società per azioni a
totale capitale pubblico locale di cui all’art. 22, comma 3, lett.
e), legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.La società è soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e
2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Sezze
Art. 2. (Sede
Sociale).
— La Società ha sede in Sezze.La società può istituire unità locali,
depositi, uffici, creare od assumere rappresentanze, concessioni e
agenzie, istituire filiali sia in Italia che all’estero nell'ambito
dell'Unione Europea; compete all'organo amministrativo la decisione
di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.Ai sensi
dell'art. 111 ter. disp. att.
c.c., le successive modificazioni dell'indirizzo sociale,
purché nello stesso comune, saranno
depositate nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
La sede sociale dovrà rimanere nel Comune di Sezze.
Art. 3. (Oggetto sociale).
— La società, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
1. l'organizzazione,la gestione,e l'esecuzione in proprio o
per conto di terzi dei servizi di utilità sociale e di tutela
ambientale, e più in generale dei servizi destinati a soddisfare
esigenze pubbliche. La Società, potrà quindi a titolo meramente
esemplificativo:
1.
gestire il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli
dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la
raccolta indifferenziata e differenziata, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento, ivi compreso il controllo degli impianti dopo la
loro chiusura;
2. gestire il ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti
ospedalieri, dei rifiuti
cimiteriali,
dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e
commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento;
3. progettare, realizzare, e gestire tutti gli impianti necessari al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
4. erogare servizi di tutela ambientale compresa la raccolta e il
trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
5. eseguire lo
spazzamento
e lavaggio delle strade,di altri spazi pubblici e delle aree
complementari;
6. effettuare la pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti
pubblici, gestione conservazione e manutenzione delle aree verdi,
comprese quelle
cimiteriali;
7. realizzare la
sanificazione
ambientale tramite interventi di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione;
8. effettuare la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti
inquinanti mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e
biotecnologiche;
9. effettuare tutto quanto previsto e disciplinato dall’art. 30,
comma 4 del D.lgs. n. 22/97;
10. gestire i servizi
cimiteriali;
11. gestire il servizio di trasporto pubblico e privato ed attività
connesse alla mobilità, compresa la progettazione , costruzione e
gestione di infrastrutture per il trasporto;
12. progettare,costruire, gestire e vigilare i parcheggi sia in
struttura che su strada;
13. progettare, costruire e gestire gli impianti tecnologici
finalizzati al traffico;
14. progettare, costruire e gestire le infrastrutture e i servizi di
interesse culturale,
museale,sportivo
e turistico;
15. progettare, costruire, i sistemi elettronici connessi alla
informazione e alla pubblicità;
16. accertare e riscuotere tributi, diritti e canoni comunali;
17. progettare, costruire e gestire edifici strade , scuole ed
immobili in genere; compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria;
18. erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di
affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base a gare
ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente;
19. promuovere, progettare, costruire, gestire altri servizi
ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto
sociale;
20. farmacie comunali;
21. servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o
disabili, assistenza domiciliare, verde pubblico;
22. trasporto scolastico;
23.
cimiteriali,
compresa la gestione di cimiteri;
24. mense
scolastiche;
25. organizzazione di spettacoli, concerti e manifestazioni in
genere;
26. promozione e sviluppo di attività culturali, musicali, sportive,
enogastronomiche
e sociali.
27. organizzare e gestire gli ausiliari del traffico ed ogni altra
attività connessa alla sicurezza stradale ed all’uso delle
infrastrutture stradali;
28. progettare, costruire, organizzare, gestire parchi, giardini,
piazze, arredo urbano in genere;
29. organizzare e gestire fiere e mercati.
La
Società, potrà inoltre, effettuare:
a) la riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
istallazione di impianti elettrici in genere , di impianti di
pubblica illuminazione, impianti
semaforici,
di sollevamento di acque e di tutte le attività disciplinate dalla
Legge 46/90;
b) l'esecuzione di opere edili e stradali connesse e necessarie alla
realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica
illuminazione;
c) rifacimento
manutentivo
di impianti di pubblica illuminazione per conto di enti pubblici e
istallazione di impianti per la produzione e la distribuzione di
energia, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione
,linee a media e bassa tensione, impianti esterni di
illuminazioni;
d) manutenzione e istallazione di impianti relativi alle luci
votive.
La
società potrà altresì:
1
fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad
aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che
operano in settori simili o collegati al proprio;
2 assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le
attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia
ritenuto conveniente dal Consiglio di amministrazione;
3 provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o
istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di
promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori,
ivi compresa la formazione professionale. La società potrà porre in
essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di
commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale,
accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra,
nessuno escluso.
Affidamenti in house
Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera “c” ,
articolo 113, TUEL trattandosi di società a partecipazione pubblica
totalitaria:
a) l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo d
parte degli enti locali azionisti, è prevista in atti attraverso il
presente statuto, il contratto di servizio e la carta dei servizi;
b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e
coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti nel
presente statuti;
c) la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le
attività di cui al presente articolo per conto del Comune di Sezze
in misura non inferiore all’80% del fatturato annuo;
Ai fini della concreta attuazione dei presupposti di affidamento in
house, sussistono , così come richiamati in altre parti del
presente Statuto:
1. gli indirizzi in atti , come da statuto e contratto di servizio,
poi
trasfusi
nella carta dei servizi;
2. la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e
dell’organo di controllo;
3. i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
4. gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i
coinvolgimenti
degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi rappresentanti
legali.
2. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra
direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma
senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività
a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati
anche non soci.
La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia
direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni
in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto
analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che
estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a
loro volta organismi societari, senza il previo consenso della
presente società. La società potrà anche entrare in associazioni di
imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire
beni, complessi di beni e di strutture di terzi.
La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o
utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni
immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi
compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate
nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di
terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio ai
sensi della L. 216/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio
nei confronti del pubblico delle attività di cui alla L. 197/1991 e
successive modificazioni, delle attività di cui alla L. 1/1991 e
successive modificazioni e di quelle previste dai DD.LLgs.
385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni.
Art. 4. (Durata).
—
La società ha durata sino al 31 dicembre 2024.
L’assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata come
stabilita al comma precedente. Lo scioglimento della società potrà
avvenire per le cause previste dall’art. 2484 del codice civile.
Art. 5. (Capitale Sociale).
—
Il capitale sociale della società ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs
267/2000, e dell'art. 2327 c.c., è fissato in euro 120.000,00 (€
centoventimila) diviso in numero di 120.000 (centoventimila) azioni
del valore nominale di Euro uno cadauna, e non è inferiore al Fondo
di Dotazione dell’Azienda risultante dall’ultimo bilancio approvato
.
L'effettiva consistenza del capitale sociale sarà determinata in via
definitiva secondo quanto previsto dall'art.115, comma 3, del TUEL
di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell’Assemblea degli
azionisti, mediante anche emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelle già emesse.
Art. 6. (Azioni).
—
Le azioni, nominative ed indivisibili, a norma dell'art. 2347,
conferiscono ai loro possessori uguali diritti, in particolare
ognuna di esse dà diritto a un voto in assemblea.
La società non ha l’obbligo di emettere titoli azionari; potrà
emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, nonché altri tipi di azioni e/o
obbligazioni previsti dalle norme del codice civile.
Art. 7. (Trasferimento delle azioni).
—
Fatta salva la facoltà di restare unico azionista per il periodo
massimo di cui all’art. 115 del D.Lgs. 267/2000, il Comune potrà,
nel corso di tale termine, e dovrà, entro il suo scadere, cedere a
terzi le partecipazioni azionarie osservando le procedure e norme di
legge.
Il Comune può collocare inizialmente in libera circolazione il 25%
del capitale sociale da destinarsi al mercato dell’azionariato
diffuso, con il limite di una quota del 2,5% del capitale sociale
per ciascun azionista, ed individuare successivamente possibili soci
pubblici o privati, nel campo industriale e finanziario, per la
rimanente quota alienabile sino al 49% totale del capitale sociale,
senza il limite del 2,5% per ciascuna azionista,
subordinandone
la fattibilità al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
espresso con maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) o dei
5/7 (cinque settimi) dei componenti.
Art. 8. (Organi della Società).
—
Sono organi della Società:
—
l’Assemblea dei Soci;
—
il Consiglio di Amministrazione;
—
il Collegio Sindacale.
Art. 9. (Assemblea).
—
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei
soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, obbligano tutti i soci.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può
essere convocata anche fuori dalla sede sociale,
purché
in Italia, osservate le disposizioni dell’art. 2366 del codice
civile.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno
una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura e all'oggetto della medesima, da
esplicitarsi
a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.
2428 del codice civile, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
Art.
10. (Convocazione dell’Assemblea).
In deroga al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2366 del
codice civile, l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo
mediante avviso non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, spedito ai
soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima della data fissata
per l'assemblea medesima.
L'avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o
magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione
(compreso il telefax e la posta elettronica), deve indicare il
giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'elenco delle
singole materie da trattare.
E' tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra, ove vi sia
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza
degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si
opponga
alla trattazione dell'argomento.
E’ ammessa la possibilità che l’assemblea ordinaria si tenga per
teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
- sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di
percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in assemblea,
oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
o alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del
giorno;
- vengano espressamente indicati nell’avviso di convocazione i
luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli
intervenuti potranno recarsi;
Verificandosi questi requisiti, l’assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora nell’ora prevista per l’assemblea non fosse tecnicamente
possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati,
l’assemblea non sarà valida e dovrà essere
riconvocata
per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse
sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la
riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell’assemblea e
saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento
della sospensione.
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e
dal segretario dell’assemblea, quale prova della presenza dei soci,
dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la
videoregistrazione della videoconferenza.
Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli
amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
Art. 11. (Partecipazione all’Assemblea).
—
Gli azionisti cui spetta il diritto di voto possono intervenire
all’assemblea e possono farsi rappresentare da altra persona con
delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta
elettronica con firma digitale.
La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri
dell'organo di controllo, al revisore e ai dipendenti della società
nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Il delegato, che non può rappresentare in assemblea più di tre soci,
è
sostituibile
solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Il Sindaco del Comune di Sezze può delegare, con atto
scritto, altra persona a rappresentare il Comune stesso nelle
assemblee della società.
Art. 12. (Direzione dell'Assemblea)
La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di
amministrazione o in sua assenza al Vice-Presidente, se nominato, in
mancanza di quest’ultimo l’Assemblea elegge il proprio Presidente
tra gli amministratori presenti. In via residuale si applica l'art.
2371 del c.c..
Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato
dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo
amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono
attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo
medesimo.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle
votazioni.
Art. 13. (Deliberazioni dell’Assemblea).
—
Le deliberazioni dell’Assemblea in sede Ordinaria sono validamente
adottate con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli
articoli 2368 e 2369 del codice civile.
Le deliberazioni dell’Assemblea in sede Straordinaria sono valide,
sia in prima che in seconda convocazione, se prese con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del
capitale sociale.
Art. 14. - (Verbalizzazioni
dell'Assemblea)
Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno;
c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti
o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere
redatto nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi
di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto a cura
dell'organo amministrativo nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 2421 codice civile.
Art. 15. (Consiglio di Amministrazione).
—
La
società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un massimo di tre membri, ivi compreso il Presidente, nominati
dall’Assemblea , nel rispetto di quanto stabilito dalla
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) comma 729 su designazione del Sindaco del Comune
di Sezze.
—
allorché
si verificherà la partecipazione di altri soci, dall’Assemblea
Ordinaria, solo ai detti fini, il Sindaco del Comune di Sezze non
avrà diritto di voto.
La
nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'art. 2364
del codice civile.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti
che non siano soci.
Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382 del codice civile.
Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori
sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori il Consiglio provvede alla loro sostituzione con
deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino all’assemblea successiva.
Tuttavia se per dimissioni o per cause diverse, viene a mancare la
maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero
Consiglio, in tale ipotesi il collegio sindacale convoca d'urgenza
l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori.
Ai
sensi dell’art. 2449 c.c., il Sindaco del Comune di Sezze ha il
diritto di designare
vincolativamente
i Consiglieri di Amministrazione ad esso spettanti.
Allo stesso modo ne può disporre la revoca con conseguente
sostituzione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2449 c.c..
Art. 16. (Cariche Sociali).
—
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere
anche il Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
Il Vicepresidente sarà eletto solo al momento della cessione delle
quote di minoranza a terzi componenti la pluralità dei soci e sarà
espressione di questi ultimi.
In caso di impedimento o assenza del Presidente o del vice
Presidente gli stessi saranno sostituiti dal Consigliere più anziano
di età.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge un Segretario che
può essere scelto anche tra persone non facenti parte dello stesso,
ed in tale caso non parteciperà alle decisioni del Consiglio.
Art. 17. (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)
Il
consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia
altrove,
purché
in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario,
o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri,
o dal socio Comune di Sezze quando unico socio.
Il consiglio viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci
con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza,
ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, a ciascun
amministratore, nonché ai sindaci effettivi, con lettera
raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o
altri mezzi idonei allo scopo.
Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e
atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette
formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e
tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto
di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la
presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti.
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende
approvata o non approvata, a seconda di come ha votato chi presiede
la seduta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza qualificata dei
4/5 (quattro quinti) (nel caso di Consiglio di Amministrazione a
cinque membri) o 6/7 (sei settimi) (nel caso di Consiglio di
Amministrazione a sette membri) dei consiglieri componenti il
Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla
gestione aziendale;
b. l’acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
c. l’alienazione dei beni immobili di proprietà della società;
d. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in
seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al
cui capitale la Società partecipa;
e. la nomina di Amministratori delegati.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano
per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente della riunione di identificare
tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto che effettua la
verbalizzatone
di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e votare simultaneamente, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel
luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve darsi atto nel
verbale della relativa riunione.
Qualora nell’ora prevista per l’assemblea non fosse tecnicamente
possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati,
il consiglio non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data
successiva.
Il verbale delle deliberazioni assunte dal consiglio di
amministrazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve
indicare:
a) la data dell'adunanza;
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
c) le modalità e il risultato delle votazioni, con
l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno.
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo
amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono
attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo
medesimo.
Art. 18. (Amministrazione)
L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le
operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale,
fatta eccezione per le materie la cui decisione sia riservata ai
soci dalla legge o dal presente statuto.
L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla
legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo
amministrativo.
Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o
più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le
relative attribuzioni e la retribuzione; esso può altresì nominare
direttori e procuratori speciali.
Art. 19. (Rimborso spese agli Amministratori).
—
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le
ragioni dell’ufficio.
Il compenso
degli amministratori, di cui al primo comma dell’art. 2389 del c.c.,
è stabilito dall’assemblea con riferimento alle disposizioni
contenute nella Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e nei limiti contenuti dai
commi 725 e seguenti.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari
compiti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale.
Art. 20. (Rappresentanza sociale).
—
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di
promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni
grado e sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione,
nominando avvocati e procuratori alle liti.
La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro
conferiti, spetta anche, disgiuntamente tra loro e separatamente dal
Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati, ed al
Vice Presidente se nominato.
Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al
Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per
determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le
retribuzioni.
Art. 21. (Collegio Sindacale e controllo contabile).
—
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, tra cui
il Presidente, e due supplenti in possesso dei requisiti di legge
eletti dall’Assemblea dei soci, che ne determina per tutta la durata
il compenso, fissando la retribuzione sulla base della Tariffa
Professionale dei Dottori Commercialisti.
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i
requisiti di cui all’articolo 2399 c.c.
Ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., ricorrendo i presupposti di cui
alla citata norma, il controllo contabile è esercitato dal Collegio
Sindacale, in tale caso il Collegio Sindacale è costituito da
Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su
iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
Le riunioni possono svolgersi anche per audio e/o videoconferenza
secondo le modalità previste al precedente articolo 18 per le
adunanze del consiglio di amministrazione.
Quando obbligatorio per legge, ed anche quando lo
reputi
opportuno, l'assemblea nomina altresì un revisore od una società di
revisione di cui al I comma dell'art. 2409 bis c.c., iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai quali si
applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa
disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2409 bis e
seguenti del codice civile.
E' riservata al Sindaco Comune di Sezze la facoltà di designare
all'assemblea due sindaci effettivi, tra cui il Presidente e uno
supplente ai sensi dell’articolo 2449 codice civile ed allo stesso
modo richiedere la revoca.
L'incarico di controllo contabile è conferito per la durata di tre
esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà il
corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di
controllo contabile in apposito libro, che resta depositato presso
la sede sociale.
Art. 22. (Esercizi sociali).
—
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede
alla formazione del bilancio a norma di legge.
Art. 23. (Ripartizione degli utili).
—
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%
(cinque per cento) per la riserva legale e fino al raggiungimento di
un importo pari al 20% del Capitale Sociale, vengono attribuiti al
capitale, salvo che l’Assemblea deliberi diversamente.
Art. 24. (Pagamento dei dividendi).
—
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse
designate
dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato
annualmente dall’Assemblea.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
divennero esigibili si
prescrivono
a favore della Società.
Art. 25. (Scioglimento).
—
Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei
casi e secondo le norme di legge.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.
Art. 26. (Clausola compromissoria).
—
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la
legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e
per quelle che non possono formare oggetto di compromessi), sorga
tra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e
l'organo di liquidazione o i membri di tali organi,
ancorché
solo fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza di affari
sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e
che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di
un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
L'arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di
Commercio ove la società ha la sua sede legale su ricorso della
parte più diligente.
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e
della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente
il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
Sono fatti salvi i disposti di cui all’Art. 33 D.lgs. 80/1998
così come sostituito dal 1° comma dell’art. 7 L. 21.07.2000 n.
205, in ordine alla competenza esclusiva del Giudice
Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.
Art. 27. (Rinvio alla legge).
—
Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente
statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice
civile e nelle altre leggi vigenti in materia, compreso le
possibilità e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai
sensi degli artt. 2437 e seguenti del c.c..
Firmato: Gian Battista
Rosella
Antonio Fuccillo Notaio |