GUIDA ALL’ICI 2009
DEVE PAGARE L’IMPOSTA
• il proprietario di immobili: case, negozi, capannoni
industriali ed aree fabbricabili;
• colui che gode del diritto di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie.
Gode del diritto di abitazione il coniuge superstite;
• l’amministratore del condominio o della comunione per gli
immobili con diritto di
godimento a tempo parziale (multiproprietà);
• il locatario-utilizzatore per gli immobili condotti in
locazione finanziaria (leasing);
• il concessionario in caso di concessione di are demaniali.
QUANTO PAGARE
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile è data dal valore dell’immobile così
calcolato:
• per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita catastale va
aumentata del 5% e
moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per le categorie A – C (escluse A/10 e C/1);
- 140 per la categoria B;
- 50 per le categorie A/10 e D;
- 34 per la categoria C/1;
• per i fabbricati non iscritti in catasto si deve utilizzare la
rendita presunta, ossia
la rendita assegnata ad immobili similari situati nella stessa
zona;
• per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal
valore commerciale al
I gennaio 2008, con i prezzi medi rilevati sul mercato per la
vendita di aree aventi
caratteristiche simili.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per le
seguenti aliquote:
- 6.50 per mille per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
- 7.00 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree
fabbricabili.
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria
2008 l’abitazione principale e le relative pertinenze sono state
esentate dal pagamento dell’imposta, fatta eccezione per le
abitazioni appartenenti alle categorie catastali ( A1 – A8 – A9
) e agli italiani residenti all’estero per i quali nulla è
cambiato.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, abbia la
residenza anagrafica.
Tali agevolazioni si estendono anche alle pertinenze
dell’abitazione principale.
Il versamento non è dovuto se l’imposta calcolata è inferiore ad
€ 12.00.
In caso di comproprietà l’imposta è dovuta da ciascun
comproprietario in proporzione
alla quota posseduta e l’eventuale detrazione per abitazione
principale deve essere
suddivisa in parti uguali tra coloro che occupano l’abitazione.
Per suddividere l’imposta in base al periodo di possesso
l’imposta calcolata
per l’intero anno va rapportata al numero di mesi di reale
possesso.
In base alle disposizioni fissate dalla Legge Finanziaria 2007
il versamento dovrà
essere ARROTONDATO all’Euro, per eccesso o per difetto, a
seconda se l’imposta
calcolata, nella parte decimale, risulti superiore o inferiore a
49 centesimi.
QUANDO PAGARE
L’imposta calcolata per l’intero anno va versata entro il 16
giugno ovvero entro la stessa
data in misura del 50% a titolo di acconto ed il restante 50% a
saldo entro il 16 dicembre
COME PAGARE
Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato presso gli
Uffici Postali.
Il numero di conto corrente 69140747 e la denominazione:
S.P.L. SEZZE S.P.A. ICI COMUNE DI SEZZE, sono prestampati sui
bollettini allegati. Qualora venga utilizzato un bollettino non
predisposto, numero e denominazione devono essere indicati dal
contribuente.
Saranno considerati regolari i versamenti effettuati dai
contribuenti tramite modello F24.
LA DICHIARAZIONE
Nulla è cambiato per la presentazione delle dichiarazioni,
per cui il termine coincide
con quello della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in
cui è avvenuta la
variazione ( compravendita, donazione, ecc..) o ha avuto inizio
il possesso degli immobili
ricadenti nel territorio comunale.
Modulistica
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dichiarazione ici istruzioni
dichiarazione ici modello
modulo rimborso ici